Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
   Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
nominato un Commissario straordinario con  il  compito  di  procedere
alla  urgente  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   e
manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con
lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e  di  Governo
in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle  proprie
funzioni ((e per le attivita'))  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi  infrastrutturali,  il  Commissario   straordinario   puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
delle  strutture  delle   amministrazioni   locali   e   degli   enti
territoriali,  delle  strutture  periferiche  delle   amministrazioni
centrali dello Stato, nonche', nel limite  di  100.000  euro  per  il
2024, ((delle strutture dell'Autorita' di sistema portuale  del  Mare
Adriatico meridionale e))  di  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ((con
il potere di coordinare l'attuazione  degli  interventi  in  corso  o
programmati sulle infrastrutture di interesse)); gli  oneri  relativi
al supporto tecnico sono posti a carico dei  quadri  economici  degli
interventi con determina del Commissario di cui  al  presente  comma,
nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per  la
gestione finanziaria connessa agli  interventi  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  puo'   chiedere   l'apertura   di   apposita
contabilita' speciale. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'
altresi' ((stabilito)) il compenso del  Commissario,  in  misura  non
superiore  a  50.000  euro,  comprensivo   degli   oneri   a   carico
dell'amministrazione, per l'anno 2024. 
  2.  Agli  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  da
aggiudicare da parte  del  ((Commissario  straordinario  nominato  ai
sensi  del  comma  1))  si  applica  la  procedura  negoziata   senza
pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, anche per gli appalti di  importo  superiore  alle  soglie  di
rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i
singoli interventi, delle ragioni di urgenza e  della  necessita'  di
derogare all'ordinaria procedura di  gara,  per  motivi  strettamente
correlati  ai  tempi  di  realizzazione  degli  stessi  nei   termini
necessari a  garantire  l'operativita'  delle  strutture  a  supporto
((della presidenza)) italiana del G7. Resta  salvo  il  ricorso  alle
procedure di affidamento diretto di cui  all'articolo  50,  comma  1,
lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n.  36  del
2023.  Per  gli  appalti  di  cui  al  primo  periodo  relativi  agli
interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali  della
rete statale, la selezione degli operatori  economici  da  parte  del
((Commissario straordinario)) puo' avvenire anche  nell'ambito  degli
accordi quadro di cui all'articolo 59 ((del codice di cui al  decreto
legislativo n. 36 del 2023)), conclusi ((dalla societa' ANAS S.p.a.))
e ancora efficaci alla data dell'affidamento. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata
del  contratto,  prima  della  ((stipulazione)).  Alla  verifica  del
rispetto delle prescrizioni imposte  dalle  disposizioni  del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede  secondo  le
previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al  comma  2  e  nei  giudizi  che  riguardano  le
procedure   di   progettazione,   autorizzazione,   approvazione    e
realizzazione delle opere si applica l'articolo 125  del  codice  del
processo  amministrativo,  ((di  cui  all'allegato   1   al   decreto
legislativo)) 2 luglio  2010,  n.  104.  In  sede  di  pronuncia  del
provvedimento cautelare si tiene conto della  coerenza  della  misura
adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. 
  5.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   e
manutentivi ((e  l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  dei
lavori, servizi e forniture di cui al comma 1)) si procede in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia ((e delle misure di prevenzione)) di
cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  ((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5  si  applicano
anche alle procedure di affidamento di lavori,  servizi  e  forniture
esperite dal Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno  per  la  realizzazione  degli  interventi  di   propria
competenza  necessari  per  il  corretto  svolgimento  degli   eventi
connessi con la presidenza italiana del G7.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. (omissis). 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. - 5. (omissis)». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  50,  comma  1,
          lettere a) e b), 59 e 76, del decreto legislativo 31  marzo
          2023 n. 36 (Codice dei  contratti  pubblici  in  attuazione
          dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,  recante
          delega  al  Governo  in  materia  di  contratti  pubblici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023,  n.  77,
          S.O. n. 12: 
                «Art. 50 (Procedure per l'affidamento).  -  1.  Salvo
          quanto  previsto  dagli  articoli  62  e  63,  le  stazioni
          appaltanti  procedono  all'affidamento  dei  contratti   di
          lavori, servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
          operatori economici, assicurando che siano scelti  soggetti
          in possesso  di  documentate  esperienze  pregresse  idonee
          all'esecuzione   delle   prestazioni   contrattuali   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante; 
                  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          140.000 euro, anche senza consultazione di  piu'  operatori
          economici,  assicurando  che  siano  scelti   soggetti   in
          possesso  di  documentate   esperienze   pregresse   idonee
          all'esecuzione  delle   prestazioni   contrattuali,   anche
          individuati tra gli iscritti in elenchi  o  albi  istituiti
          dalla stazione appaltante;». 
                «Art.  59  (Accordi  quadro).  -   1.   Le   stazioni
          appaltanti possono concludere accordi quadro di durata  non
          superiore  a   quattro   anni,   salvo   casi   eccezionali
          debitamente  motivati,  in  particolare   con   riferimento
          all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il
          valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni
          caso la stazione appaltante non puo' ricorrere agli accordi
          quadro in modo da eludere l'applicazione del  codice  o  in
          modo da ostacolare, limitare o distorcere  la  concorrenza.
          In particolare,  e  salvo  quanto  previsto  dai  commi  4,
          lettera  b),  e  5  ai  fini  dell'ottenimento  di  offerte
          migliorative,  il  ricorso  all'accordo   quadro   non   e'
          ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche
          sostanziali  alla  tipologia  delle  prestazioni   previste
          nell'accordo. 
                2. Gli appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo,   applicabili   tra   le   stazioni   appaltanti,
          individuate   nell'indizione   della   procedura   per   la
          conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori  economici
          selezionati in esito alla stessa. Non possono  in  sede  di
          appalto apportarsi modifiche  sostanziali  alle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. 
                3. Quando l'accordo quadro sia concluso con  un  solo
          operatore economico, gli appalti sono aggiudicati  entro  i
          limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
          La  stazione  appaltante  puo'  consultare   per   iscritto
          l'operatore economico chiedendogli  di  completare  la  sua
          offerta, se necessario. 
                4.  L'accordo  quadro  concluso  con  piu'  operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                  a) secondo i termini e le  condizioni  dell'accordo
          quadro, senza riaprire  il  confronto  competitivo,  quando
          l'accordo quadro contenga tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
          gara  dell'accordo  quadro,  per  determinare  quale  degli
          operatori  economici  parti  dell'accordo  effettuera'   la
          prestazione; l'individuazione dell'operatore economico  che
          effettuera' la prestazione avviene con  decisione  motivata
          in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; 
                  b)  riaprendo  il  confronto  competitivo  tra  gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
                  c) sussistendo le condizioni di  cui  alla  lettera
          a), in parte senza la riapertura del confronto  competitivo
          conformemente a quanto ivi previsto e,  in  parte,  con  la
          riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
          previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e'  stata
          stabilita dalla stazione appaltante nei documenti  di  gara
          per l'accordo  quadro.  La  scelta  tra  le  due  procedure
          avviene in base a criteri oggettivi che sono  indicati  nei
          documenti di gara per l'accordo quadro e  che  stabiliscono
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   possibilita'
          previste alla presente lettera si applicano  anche  a  ogni
          lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture in questione sono definiti  nell'accordo  quadro,
          indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
          i termini che disciplinano la prestazione dei  lavori,  dei
          servizi e delle forniture in questione per altri lotti. 
                5. Gli eventuali  confronti  competitivi  di  cui  al
          comma  4  si  basano  sulle  stesse  condizioni   applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                  a) per ogni  appalto  da  aggiudicare  la  stazione
          appaltante consulta per iscritto  gli  operatori  economici
          che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; 
                  b)  la  stazione  appaltante   fissa   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico,  tenendo   conto   della   complessita'
          dell'oggetto dell'appalto e del  tempo  necessario  per  la
          trasmissione delle offerte; 
                  c) le offerte sono presentate  per  iscritto  e  il
          loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                  d)  la  stazione  appaltante  aggiudica   l'appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
          gara per l'accordo quadro.». 
                «Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione  di
          un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono  aggiudicare
          appalti pubblici mediante  una  procedura  negoziata  senza
          pubblicazione di  un  bando  di  gara  quando  ricorrono  i
          presupposti   fissati   dai   commi    seguenti,    dandone
          motivatamente conto  nel  primo  atto  della  procedura  in
          relazione  alla  specifica  situazione  di  fatto  e   alle
          caratteristiche dei mercati  potenzialmente  interessati  e
          delle dinamiche che li caratterizzano, e nel  rispetto  dei
          principi di cui agli articoli 1, 2 e  3.  A  tali  fini  le
          stazioni  appaltanti  tengono  conto  degli   esiti   delle
          consultazioni di mercato  eventualmente  eseguite,  rivolte
          anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del  caso,
          extraeuropei. 
                2. Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere  a  una
          procedura negoziata senza pubblicazione  di  un  bando  nei
          seguenti casi: 
                  a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          richiesta  di  quest'ultima;  un'offerta  non  e'  ritenuta
          appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
          ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere  alle
          esigenze  della  stazione   appaltante   e   ai   requisiti
          specificati  nei  documenti  di   gara,   salvo   modifiche
          sostanziali. Una domanda di partecipazione non e'  ritenuta
          appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
          ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non  soddisfa
          i requisiti stabiliti dalla stazione  appaltante  ai  sensi
          dell'articolo 100; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini  per  le
          procedure aperte o per le  procedure  ristrette  o  per  le
          procedure competitive con negoziazione non  possono  essere
          rispettati;  le  circostanze  invocate   per   giustificare
          l'estrema  urgenza  non  devono  essere   in   alcun   caso
          imputabili alle stazioni appaltanti. 
                3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
          2) e 3),  si  applicano  solo  quando  non  esistono  altri
          operatori economici o soluzioni alternative  ragionevoli  e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. 
                4. Nel caso  di  appalti  pubblici  di  forniture  la
          procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
          nei casi seguenti: 
                  a) quando i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti,  quando  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
          caratteristiche tecniche differenti, il cui  impiego  o  la
          cui   manutenzione   comporterebbero   incompatibilita'   o
          difficolta' tecniche  sproporzionate;  la  durata  di  tali
          contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque  di
          regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                5. La procedura prevista  dal  presente  articolo  e'
          altresi' consentita  negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi quando l'appalto faccia seguito a  un  concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o a uno dei  vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                6. La procedura prevista dal presente  articolo  puo'
          essere usata per nuovi lavori o servizi  consistenti  nella
          ripetizione di lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati
          all'operatore   economico    aggiudicatario    dell'appalto
          iniziale dalle medesime stazioni appaltanti,  a  condizione
          che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
          di gara e che tale progetto sia stato oggetto di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto di appalto iniziale. 
                7. Ove possibile, le stazioni appaltanti  individuano
          gli  operatori  economici  da  consultare  sulla  base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi di trasparenza e concorrenza, selezionando  almeno
          tre operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero
          soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 108, previa verifica del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          16  luglio   2020,   n.   76   (Misure   urgenti   per   la
          semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.  n.  24,  e
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120: 
                «Art.  3  (Verifiche  antimafia   e   protocolli   di
          legalita'). - 1. Al fine di potenziare  e  semplificare  il
          sistema delle verifiche  antimafia  per  corrispondere  con
          efficacia e celerita' alle  esigenze  degli  interventi  di
          sostegno  e  rilancio  del   sistema   economico-produttivo
          conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del  COVID-19,
          fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
          si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del  decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nei  procedimenti
          avviati  su  istanza  di  parte,  che  hanno   ad   oggetto
          l'erogazione di  benefici  economici  comunque  denominati,
          erogazioni,   contributi,    sovvenzioni,    finanziamenti,
          prestiti, agevolazioni e pagamenti da  parte  di  pubbliche
          amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
          non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
          banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto  previsto  dagli
          articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34. 
                2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
          riguardanti  l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  contratti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,  si
          procede mediante il rilascio della informativa  liberatoria
          provvisoria, immediatamente conseguente alla  consultazione
          della  Banca  dati  nazionale  unica  della  documentazione
          antimafia ed alle risultanze delle banche dati  di  cui  al
          comma 3, anche quando l'accertamento  e'  eseguito  per  un
          soggetto che risulti non  censito,  a  condizione  che  non
          emergano  nei  confronti  dei  soggetti   sottoposti   alle
          verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
          84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
          settembre   2011,   n.   159.   L'informativa   liberatoria
          provvisoria consente di stipulare, approvare o  autorizzare
          i contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, sotto condizione risolutiva, ferme  restando  le
          ulteriori   verifiche   ai   fini   del   rilascio    della
          documentazione  antimafia  da  completarsi  entro  sessanta
          giorni. 
                3.  Al  fine  di  rafforzare  l'effettivita'   e   la
          tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2,  si
          procede  mediante  la  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  della  documentazione  antimafia  nonche'
          tramite  l'immediata   acquisizione   degli   esiti   delle
          interrogazioni,  anche  demandate  al   gruppo   interforze
          tramite  il  'Sistema  di  indagine'  gestito  dal   Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          del Ministero dell'interno, di tutte  le  ulteriori  banche
          dati disponibili. 
                4.  Nei  casi  di  cui  al  comma   2,   qualora   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza  di  una  delle  cause  interdittive  ai  sensi
          deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del  medesimo  decreto
          legislativo  recedono  dai  contratti,   fatti   salvi   il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'  conseguite  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del
          decreto  legislativo  6   settembre   2011,   n.   159,   e
          dall'articolo 32, comma 10,  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dallalegge  11
          agosto 2014, n. 114. 
                5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  possono  essere  individuate  ulteriori
          misure di  semplificazione  relativamente  alla  competenza
          delle   Prefetture   in   materia   di    rilascio    della
          documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
                6. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dai
          commi da 1 a 5, si applicano le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
          dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 83-bis (Protocolli di  legalita').  -  1.  Il
          Ministero dell'interno  puo'  sottoscrivere  protocolli,  o
          altre intese comunque denominate, per la prevenzione  e  il
          contrasto dei fenomeni di criminalita'  organizzata,  anche
          allo scopo di estendere convenzionalmente il  ricorso  alla
          documentazione  antimafia  di  cui   all'articolo   84.   I
          protocolli di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
          sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica  per
          l'economia nazionale nonche' con associazioni  maggiormente
          rappresentative   a   livello   nazionale   di    categorie
          produttive,  economiche  o   imprenditoriali   e   con   le
          organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per
          il  rilascio  della  documentazione  antimafia   anche   su
          richiesta  di  soggetti  privati,  nonche'  determinare  le
          soglie di valore  al  di  sopra  delle  quali  e'  prevista
          l'attivazione  degli  obblighi  previsti   dai   protocolli
          medesimi. I protocolli possono  prevedere  l'applicabilita'
          delle previsioni del presente decreto  anche  nei  rapporti
          tra contraenti, pubblici o privati, e  terzi,  nonche'  tra
          aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
                  2.   L'iscrizione   nell'elenco   dei    fornitori,
          prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  di  cui
          all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre
          2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe  antimafia
          degli   esecutori   istituita    dall'articolo    30    del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 
                  3. Le stazioni appaltanti prevedono  negli  avvisi,
          bandi di gara o lettere di invito che il  mancato  rispetto
          dei protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione
          dalla gara o di risoluzione del contratto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  125,  di  cui
          all'allegato 1, del decreto legislativo 2  luglio  2010  n.
          104 (Attuazione dell'articolo  44  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del
          processo   amministrativo),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O. n. 148: 
                «Allegato  1  -  Art.  125  (Ulteriori   disposizioni
          processuali per le controversie relative  a  infrastrutture
          strategiche). - 1. Nei giudizi che riguardano le  procedure
          di  progettazione,  approvazione,  e  realizzazione   delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e  relative
          attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
          cui  alla  parte  II,  titolo  III,  capo   IV   deldecreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
          del presente Capo, con  esclusione  dell'articolo  122,  si
          applicano le seguenti previsioni. 
                2. In sede di pronuncia del provvedimento  cautelare,
          si   tiene   conto   delle   probabili   conseguenze    del
          provvedimento stesso per tutti gli  interessi  che  possono
          essere lesi, nonche'  del  preminente  interesse  nazionale
          alla  sollecita  realizzazione  dell'opera,  e,   ai   fini
          dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta  anche
          la irreparabilita' del pregiudizio per  il  ricorrente,  il
          cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
          aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 
                3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
                4. Le disposizioni del comma  3  si  applicano  anche
          alle controversie relative: 
                  a) alle  procedure  di  cui  all'articolo  140  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  b) alle procedure di progettazione, approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
                  c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in  legge  15
          luglio 2011, n. 111.».